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Classificazioni sospette: l’orientamento sessuale di fronte alla legge
Intervista a Nicla Vassallo e Vittorio Lingiardi, autori di un saggio che introduce il volume "Disgusto e umanità" di Martha Nussbaum

Cominciamo dal titolo. Cosa sono le classificazioni sospette?
Lingiardi: la giurisprudenza statunitense definisce così un modo di categorizzare gli individui che potrebbe essere condizionato da problemi di gerarchia e discriminazione. Per questo, se una legge implica una “classificazione sospetta”, per esempio a carico di minoranze, gruppi o individui stigmatizzanti in base all’orientamento sessuale oppure all’etnia o alla religione, la Corte suprema può abrogarla evocando il principio di uguaglianza. In Europa, per esempio, una “classificazione sospetta” potrebbe riguardare i Rom come oggetto di una legge sul rimpatrio obbligatorio.
Vassallo: alcuni modi di categorizzare gli individui risultano penalizzanti, come nel caso delle omosessualità e delle transessualità. Una classificazione di questo tipo può diventare però lecita per il bene del individuo stesso e/o dello Stato, ad esempio nella formulazione di una legge migliorativa. Negli altri contesti, è sospetta e discriminante: lede il principio costituzionale di uguaglianza.
Il principio di uguaglianza è uno dei capisaldi degli ordinamenti costituzionali più evoluti. Tuttavia, spesso, non si addentra nella tematica dell’orientamento sessuale. Occorre forse un’uguaglianza “rivisitata e corretta”?
Lingiardi: l’articolo 2 della nostra Costituzione «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». L’articolo 3 afferma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Forse lesbiche e gay non sono cittadini come gli altri? E se qualcuno si facesse venire dei dubbi, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vieta ogni forma di discriminazione fondata su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica e sociale, orientamento sessuale ecc. La strada per una politica dell’umanità, come direbbe Martha Nussbaum, è già stata tracciata: basterebbe seguirla. L’uguaglianza non può essere “rivisitata e corretta”. È o non è.
Vassallo: nella maggior parte dei casi sarebbe sufficiente applicare la legislazione a tutti, a prescindere dall’orientamento sessuale di ognuno. Gli individui meritano i medesimi diritti, ed è grave quando una legge “sorvola” su fatti ed episodi discriminatori. Perché, tra le tante altre cose, gay e lesbiche non hanno accesso all’istituzione del matrimonio?
A fronte della mancanza di una linea giuridica netta e condivisa, spesso le decisioni vengono lasciate al singolo giudice. Quali caratteristiche possono considerarsi effettivamente rilevanti per definire un trattamento “diseguale”?
Lingiardi: un trattamento è diseguale quando non viene rispettato il principio per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Impedire di sposarsi (quello che Hannah Arendt, quando in alcuni stati degli Stati Uniti era proibito il matrimonio tra persone dalla pelle di colore diverso, ha definito «un diritto umano elementare») alle persone dello stesso sesso è un’ingiustizia, un trattamento diseguale. Vi sono affetti e legami migliori di altri? In Italia sì, visto che se una persona omosessuale desidera sposarsi, non lo può fare. Riflettiamo sul fatto la legge, giustamente, non vieta il matrimonio ad assassini, ergastolani, mafiosi. Basta che siano eterosessuali.
Vassallo: quando esiste la possibilità di interpretare arbitrariamente una legge, significa che la legge in sé risulta inadeguata. In realtà, il problema non dovrebbe affatto porsi. In Italia, poi, il trattamento diseguale è pressochè garantito: se si viene discriminati, in tribunale spesso non si arriva. E come si potrebbe, dal momento che non esiste una legislazione in merito cui appellarsi?
Silvia Nava 26 Maggio 2011
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